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Introduzione alla serie di articoli «I Cantoni come laboratori per i diritti umani»
La Svizzera è uno Stato federale – ciò si riflette non solo nella sua organizzazione politica, ma anche nella protezione dei diritti umani. Mentre la Costituzione federale definisce lo standard minimo dei diritti fondamentali, le costituzioni cantonali offrono spazio a garanzie più ampie. Numerosi Cantoni hanno sfruttato questo margine per istituire diritti fondamentali che a livello federale non esistono o esistono solamente in forma limitata.
Attraverso questa serie di articoli, l’ISDU mostra come iniziative locali, pressioni sociali o visioni politiche abbiano portato le popolazioni votanti dei Cantoni ad ancorare nuovi diritti fondamentali nelle proprie costituzioni – e come tali diritti influiscano concretamente sulla vita quotidiana degli individui.
La serie mette in evidenza che in Svizzera la protezione e l’attuazione dei diritti umani dipendono anche dal Cantone di residenza. Mostrando come il federalismo possa funzionare come laboratorio per i diritti umani, l’ISDU intende offrire spunti di riflessione per lo sviluppo e il rafforzamento futuro dei diritti umani in Svizzera.

Diritti fondamentali cantonali – storia, ruolo e portata
La protezione delle libertà individuali è stata inizialmente istituita a livello cantonale, prima che le corrispondenti garanzie venissero introdotte nella Costituzione federale. Ispirati dalle idee liberali europee del periodo della Rigenerazione, a partire dal 1830, diritti quali la libertà di stampa, la libertà personale, la garanzia della proprietà e il diritto di petizione, ma anche la libertà religiosa e la libertà di commercio, furono inseriti in molte nuove costituzioni cantonali. L’idea di diritti fondamentali individuali nei confronti dello Stato è quindi più antica della Svizzera moderna. Furono le costituzioni cantonali a gettare le basi per la concezione attuale dei diritti fondamentali.
La Costituzione federale del 1848 recepì questi sviluppi cantonali e introdusse per la prima volta una selezione di diritti di libertà e di uguaglianza. Con la revisione totale del 1874, la lista dei diritti fondamentali fu ampliata, segnando un passo decisivo verso un ancoraggio a livello nazionale.
A partire dagli anni 1960, il Tribunale federale ha ulteriormente ampliato la tutela dei diritti fondamentali riconoscendo il diritto costituzionale non scritto. Questa giurisprudenza ha in parte relativizzato le disposizioni cantonali, ma in molti casi si è basata su diritti fondamentali già esistenti nei Cantoni. I lavori preparatori alla revisione totale della Costituzione federale del 1999 hanno dato luogo a processi di apprendimento reciproco tra la Confederazione e i Cantoni, così come tra i Cantoni stessi.
È notevole che, soprattutto nel campo dei diritti sociali, molte costituzioni cantonali abbiano previsto fin dall’inizio garanzie più ampie rispetto alla Costituzione federale, e che ancora oggi offrano una protezione più estesa. Per esempio, la Costituzione di San Gallo del 1890 riconosceva già il diritto a borse di studio e prestiti per studenti. La Costituzione del Canton Giura del 1977 (attualmente in vigore) ha sancito il diritto al lavoro, all’alloggio e alla formazione. L’esempio più recente è il diritto all’alimentazione, garantito dalla Costituzione del Cantone di Ginevra dal 2023.
Applicazione dei diritti fondamentali cantonali
I diritti fondamentali cantonali producono effetti giuridici solo se possono essere applicati effettivamente.
La prima Costituzione federale pose le basi per la creazione di un Tribunale federale. Tuttavia, le sue competenze erano molto limitate e riguardavano solo il diritto privato e penale. Un ricorso per violazione dei diritti fondamentali doveva essere sottoposto al Consiglio federale e successivamente all’Assemblea federale. Con la revisione della Costituzione del 1874, il Tribunale federale fu istituito come giurisdizione permanente e le sue competenze furono estese. Tra queste, rientrava anche la competenza di interpretare e di contribuire a definire i diritti fondamentali cantonali, oltre a quelli federali.
Ancora oggi, il Tribunale federale è competente non solo per i diritti garantiti dalla Costituzione federale, ma anche per quelli sanciti dalle costituzioni cantonali. Di conseguenza, esso si è affermato come istanza centrale per l’interpretazione dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla loro origine.
Contenuto della serie «I Cantoni come laboratori per i diritti umani»
In questa serie di articoli, l’ISDU analizza diritti fondamentali cantonali che superano gli standard minimi stabiliti dal diritto federale – talvolta innovativi, talvolta frutto di visioni politiche, ma sempre espressione del margine di manovra offerto dal federalismo locale.
Nel corso delle otto settimane a venire, l’ISDU esaminerà settimanalmente un diverso diritto fondamentale cantonale: dal diritto a un ambiente sano a Ginevra al riconoscimento della lingua dei segni italiana e al diritto a un salario minimo in Ticino, dai diritti all’autonomia e al rispetto della personalità delle persone anziane a Friburgo fino al diritto all’assistenza diurna per bambinə e al diritto all’alloggio a Basilea Città, dal diritto all’integrità digitale a Neuchâtel fino al diritto a morire in dignità nel Canton Vaud.
Questi esempi mostrano che, nonostante l’ampia codificazione dei diritti fondamentali classici a livello federale, molte costituzioni cantonali moderne continuano a prevedere propri diritti fondamentali, spesso in forma più estesa. Tali diritti possiedono una portata autonoma e la loro violazione può essere fatta valere dinanzi al Tribunale federale. Il federalismo, quindi, funge da laboratorio per i diritti umani, creando spazi di riflessione e di azione che favoriscono lo sviluppo e il rinnovamento della protezione dei diritti fondamentali a livello nazionale dal basso verso l’alto.
Fonti
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